venerdì 7 novembre 2008
martedì 4 novembre 2008
martedì 28 ottobre 2008
venerdì 24 ottobre 2008
giovedì 16 ottobre 2008
Il parere al comune di Ancona sulla 133
Il comma 3 dello stesso articolo ribadisce, poi, la finalità di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile e rappresenta la disposizione madre per non incorrere nella formazione di nuovi fenomeni di precariato. La sua portata è pertanto rigorosa e come tale va intesa ed applicata dalle amministrazioni, rappresentando la necessaria garanzia dell'equilibrato contemperamento tra l'esigenza di consentire l'utilizzo del lavoro flessibile, il cui ridimensionamento dovuto alle restrizioni della precedente disciplina dell'art. 36 aveva creato difficoltà nella gestione, e quella di non incorrere nella sua degenerazione che è appunto il precariato e le aspettative di stabilizzazione da parte dei lavoratori. Per sottolineare quest'aspetto il legislatore ha fatto ricorso a due tipi di intervento, uno che richiama principi di carattere generale ed un altro che fissa precisi limiti vincolanti. Da un lato, le amministrazioni, nell'ambito delle procedure seguite, devono rispettare i principi di imparzialità e trasparenza ritenuti imprescindibili a garanzia di un comportamento corretto che non sia ispirato a logiche di favor verso il medesimo lavoratore che possono produrre nuovamente forme di precariato o aspettative di stabilizzazione. Dall'altro le stesse non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. Il quinquennio va calcolato a ritroso rispetto alla data di stipula del nuovo contratto. Per il calcolo del triennio si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di mesi. I resti di giorni concorrono a formare un mese se la sommatoria è pari a 30. Il raggiungimento di 12 mesi va a realizzare un anno. Per quanto riguarda le tipologie contrattuali cui si fa riferimento sono tutte quelle poste in essere dal medesimo datore di lavoro con lo stesso lavoratore rispettando tanto i limiti temporali di ciascun contratto quanto quello generale del triennio nel quinquennio come fissato dal comma 3 in argomento. In particolare: - per il contratto a tempo determinato la durata non può essere superiore ai 3 anni comprensivi di proroga. Il triennio non può I essere superato in nessun caso a prescindere dal quinquennio. Sono fatte salve le assunzioni riferite a procedure concorsuali diverse. La valenza della partecipazione ad un nuovo concorso pubblico, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 51 e 97 della Costituzione, prevale rispetto al limite temporale del triennio che può essere superato solo in questa circostanza - per il rapporto di lavoro autonomo la durata va sempre rapportata alla prestazione richiesta secondo i principi di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001. - per la somministrazione i tempi sono quelli previsti nel contratto stipulato con la relativa Agenzia. Le predette durate sono fatte salve prese come singolo contratto. Viceversa in caso di più tipologie contrattuali sopraggiunge il limite che la sommatoria dei tempi non può superare il triennio nel quinquennio di guisa che qualora detto periodo non sia stato completato la durata dell'ultimo contratto del quinquennio medesimo non potrà essere superiore al tempo residuo rispetto al triennio stesso, salvo che il soggetto non sia vincitore di un concorso pubblico. Quest'ultima eccezione non si applica ai concorsi banditi ai sensi dell'art. 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per i soggetti che usufruiscono di riserva. L'art. 1, comma 95, della legge 244/2007 può essere applicato compatibilmente con quanto sopra chiarito. Per quanto riguarda i contratti di collaborazione coordinata e continuativa si richiamano le sanzioni previste dall'art. 7, comma 6, vigente in caso di utilizzo del lavoratore per funzioni ordinarie o per mascherare forme di lavoro subordinato, ipotesi più facilmente riscontrabile nel caso in cui si ripetano con il medesimo lavoratore più contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Legge 133/08 e Circolare CNR: che significano?
La legge 133/2008 approvata in agosto rivede l'art.36 della165/2001, che è la legge che introdusse nella Pubblica Amministrazione il lavoro flessibile, quindi supera la revisione dello stesso articolo fatta dalla finanziaria 2008, ma non tocca invece il comma 188 dell'art.1 della finanziaria 2006 che recita "Per gli Enti di Ricerca......sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determnato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa..............i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti........." Quindi a chi si chiede "possiamo bandire un posto TD o un assegno su un progetto su fondi esterni?" la risposta è sì. Questo è confermato dalla circolare31/2008 appena emanata dal CNR. Nella stessa, adempiendo a quanto richiesto dal comma 3 dell'art.49 della legge 133/2008 (richiamo al rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza), si ravvisa l'obbligatorietà della procedura selettiva per le assunzioni TD, quindi negando la possibilità della "chiamata diretta". A tal riguardo bisogna sottolineare che lo stesso art.49 della 133/2008 rimanda ai contratti collettivi nazionali per quello che riguarda la disciplina dei contratti TD e della somministrazione del lavoro e che l'art. 20 comma 3 del decreto legge 127/2003 (riordino CNR) prevede anche la possibilità della "chiamata diretta" per un TD; quindi la recente circolare 31/2008 del CNR può invitare ad assumere tramite selezione ma non credo possa obbligare (comunque nella sostanza l'effetto sarà identico, dovendo l'autorizzazione venire dal CNR centrale). Per quanto riguarda il resto del comma 3 ("...le amministrazioni...non possono ricorrere all'utilizzo dello stesso lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio") non vedo come si possa applicare alle assunzioni tranite concorso. Mi pare proprio impossibile non assumere un vincitore di concorso perchè ha già avuto altri rapporti di lavoro (assegni di ricerca o TD). Ritengo che la norma sia stata scritta con riferimento ai contratti che le amministrazioni (es. comuni, regioni ecc...) possono stipulare senza concorso. Concludendo l'unica novità per le assunzioni negli Enti di Ricerca mi pare sia l'impossibilità ad assumere senza procedura selettiva. Per quel che riguarda l'inaudito attacco portato dal Governo alla Pubblica Amministrazione e nel nostro piccolo agli Enti di Ricerca, mi pronuncierò prossimamente.
grazie dell'attenzione
Francesco Bissoli
martedì 14 ottobre 2008
CIRCOLARE CNR IN TEMA DI ASSUNZIONI
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
Circolare n. 31/2008
AMMCNT 0073748 del 13/10/2008Ai
Dirigenti, Direttori,
Responsabili delle Strutture del CNR
Loro Sedi
Oggetto: Termine per la trasmissione mensile in via telematica degli attestati di presenza. Assunzioni di personale a tempo determinato per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica con oneri a carico dei finanziamenti esterni .
Si informano le SS.LL. che il Dipartimento della Funzione Pubblica sta svolgendo un programma di monitoraggio continuo delle presenze/assenze mensili dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ed, in tale ambito, ha coinvolto anche il CNR, come altri enti ed istituzioni di ricerca, affinchè trasmetta mensilmente e tempestivamente i propri dati in merito. Trattandosi di adempimenti inerenti i rapporti con un Ministero vigilante in materia, la collaborazione dell’ente si configura come un preciso dovere istituzionale.Per tale finalità, è indispensabile e obbligatorio che le SS.LL. trasmettano gli attestati di presenza mensili, con il sistema attualmente in vigore, entro e non oltre il quinto giorno lavorativo del mese immediatamente successivo a quello a cui si riferiscono gli attestati di presenza (ad esempio gli attestati di presenza del mese di ottobre del corrente anno vanno inviati entro e non oltre venerdì 7 novembre); si evidenzia che la mancata trasmissione degli attestati nel termine sopraindicato di fatto renderebbe per il CNR impossibile ottemperare alle richieste del Dipartimento della Funzione Pubblica, con evidenti ricadute negative sul piano dei rapporti con tale Ministero vigilante e con conseguenti effetti deleteri sul giudizio di efficienza dell’ente.
Si rappresenta, peraltro, che il sistema informatizzato di trasmissione degli attestati di presenza, in uso da tempo, già prevede l’invio degli attestati entro il giorno 5 del mese successivo, essendo tra l’altro a tale invio correlato il pagamento, nel mese successivo, di varie competenze. Purtroppo i controlli effettuati hanno evidenziato che le strutture che inviano tempestivamente gli attestati di presenza sono soprattutto (anzi più spesso solo) quelle i cui dipendenti hanno titolo al pagamento mensile di competenze accessorie; diverse altre strutture inviano invece i dati con notevole ritardo. Alla luce di quanto sopra esposto, è assolutamente necessario ricondurre la trasmissione degli attestati per via telematica al termine indicato, il cui rispetto da questo momento diviene un obbligo per le SS.LL.
Ovviamente la tempestiva trasmissione degli attestati non pregiudica la possibilità che successivamente possano essere apportate, autonomamente dalle strutture o in sede di controllo centrale, correzioni alla codifica delle assenze dovute ad errori materiali o a necessarie rettifiche, come peraltro già oggi regolarmente avviene.
Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. su un altro problema di fondamentale importanza per le attività dell’ente, cioè l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni, diversi cioè dai fondi ordinari di bilancio.
A tal proposito si informa che l’art. 49 della recente legge 6 agosto 2008, n. 133, ha ridisegnato ancora una volta l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001
lunedì 13 ottobre 2008
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Comunicato stampa: i precari IMEM contro il blocco delle stabilizzazioni
Egregio Direttore,
siamo i precari dell'Istituto IMEM del CNR, con sede nella nostra città.
L'istituto Materiali per l'Elettronica e il Magnetismo (IMEM), è un centro pubblico di ricerca scientifica attivo nella nostra città da più di 30 anni, e coinvolge circa 50 persone in qualità di tecnici, ricercatori e collaboratori amministrativi. La qualità del nostro lavoro è testimoniata da numerose collaborazioni nazionali e internazionali, da svariate pubblicazioni su prestigiose riviste internazionali e ci coinvolge in diversi progetti di ricerca scientifica, di base o industriali, con i quali contribuiamo al progresso del Paese e all'innovazione delle industrie.
Come sicuramente saprà, un emendamento in discussione in Parlamento abroga la procedura di "stabilizzazione" del personale precario con almeno tre anni di contratto a tempo determinato negli Enti Pubblici di Ricerca, avviata nella finanziaria 2007. Il CNR, facendo conto sulle proprie risorse e quindi senza gravare sulle casse dello Stato aveva previsto circa 700 assunzioni negli anni 2008-2009. Ora questo emendamento non solo nega l'assunzione a tempo indeterminato, ma (nell'ultima stesura) dispone il licenziamento il 30-6-2009 di coloro che hanno i requisiti per la stabilizzazione. Tale norma incide su persone che, a causa del blocco delle assunzioni dal
Lavoriamo tutti da molto tempo nella ricerca (da cinque fino a più di dieci anni), abbiamo tutti decine di pubblicazioni sulle riviste scientifiche e abbiamo tutti sostenuto più di un concorso. E' anche grazie al nostro lavoro che l'Istituto IMEM può continuare ad operare a livelli di assoluta eccellenza nella ricerca sui nuovi materiali, molto spesso in collaborazione con imprese locali, contribuendo quindi anche allo sviluppo economico del nostro territorio.
Ci sentiamo dunque una risorsa preziosa per il Paese e per la nostra Città e riteniamo che il nostro licenziamento comporterebbe una grave perdita di professionalità e competenze per l'Istituto, peggiorando le già drammatiche condizioni di sofferenza della ricerca e quindi dell'innovazione di questo Paese.
Dopo tanti anni passati come precari, lavorando a termine e con perenne incertezza sul nostro futuro, spesso sottopagati rispetto ai nostri omologhi che lavorano negli altri paesi, queste ultime novità ci gettano in un profondo sconforto e denunciano un clima sempre più difficile per la ricerca italiana.
Per questo motivo abbiamo simbolicamente occupato la direzione del nostro istituto, con l'appoggio di tutto il personale strutturato dell'istituto e stiamo valutando altre azioni di sensibilizzazione.
I precari dell'Istituto IMEM del CNR di Parma